IASM - Istituto Abruzzese di Storia Musicale

Statuto

CAPO I
GENERALITÀ, SCOPI, DURATA

Art. 1
Denominazione e sede

È costituita con sede legale in L’Aquila, Via Vasche del vento n. 26 e sede operativa in Teramo, presso il Campus di Coste Sant’Agostino, stanza n. 51 della Facoltà di Scienze della Comunicazione, l’Associazione culturale “Istituto Abruzzese di Storia Musicale” (I.A.S.M.).

Art. 2
Oggetto e durata

Lo I.A.S.M., senza fini di lucro e di durata illimitata, ha per oggetto l’esegesi, lo studio e la divulgazione, sotto ogni forma, del patrimonio musicale di ogni epoca e stile.
Speciale rilievo assumono la ricerca delle fonti storico-musicali e la loro valorizzazione attraverso la realizzazione di una biblioteca specializzata, di un museo degli strumenti musicali e di una mirata attività convegnistica ed editoriale.
Lo I.A.S.M. privilegia inoltre ogni occasione di confronto o collaborazione con altri enti culturali operanti in Italia e all’estero, sia a fini puramente scientifici che per l’esecuzione e la circolazione dei repertori oggetto di studio.

CAPO II
MEMBRI DELLO I.A.S.M.

Art. 3
Soci sostenitori

Sono soci sostenitori i privati o gli enti che aderiscano allo I.A.S.M. mediante sottoscrizione dell’atto costitutivo o domanda motivata approvata dal Consiglio Direttivo.

Art. 4
Soci effettivi

Sono soci effettivi le persone fisiche che aderiscano in maniera piena e qualificata agli scopi dello I.A.S.M. sottoscrivendo, dopo almeno tre anni solari di associazione, apposita domanda approvata dal Consiglio Direttivo.
Sottoscrivendo la domanda l’aspirante socio effettivo si obbliga:

  1. a documentare la propria attività nel campo musicologico mediante contestuale presentazione di almeno una pubblicazione a propria firma avente carattere di scientificità;
  2. ad assumere impegni concreti, in termini di disponibilità operativa, per il conseguimento degli scopi sociali;
  3. a donare alla biblioteca dello I.A.S.M. un esemplare cartaceo di ogni propria pubblicazione musicologica prodotta a far data dall’adesione.

Art. 5
Quota di partecipazione

Una volta ammessi a far parte dello I.A.S.M. i soci, siano essi effettivi che sostenitori, sono tenuti al pagamento di una quota annuale il cui importo è preventivamente fissato dal Consiglio Direttivo.
Lo status si perfeziona solo con il pagamento della prima quota annuale e dà diritto, se i versamenti sono in regola, al ricevimento gratuito e/o allo sconto del 50% sui prodotti editoriali dello I.A.S.M. secondo le modalità fissate nel Regolamento.

Art. 6
Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, decesso, esclusione.
L’esclusione, deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, si verifica per le seguenti cause:

  1. per i soci effettivi, previa contestazione scritta, per inadempimento degli obblighi di cui all’Art. 4, lett. b) e c), gravi violazioni dello Statuto o accertata attività in contrasto con gli interessi dello I.A.S.M.;
  2. per i soci sostenitori in forma automatica in seguito al mancato versamento della quota per due annualità consecutive.

CAPO III
ORGANI DELLO I.A.S.M.

Sono Organi dello I.A.S.M.:

  1. l’Assemblea;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Revisore dei Conti.

Art. 7
L’Assemblea

L’Assemblea è costituita da tutti i soci ed è convocata dal Presidente almeno due volte all’anno mediante messaggio di posta elettronica e contestuale pubblicazione sul sito Internet dello I.A.S.M. almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione nonché l’eventuale seconda convocazione, che dovrà avere luogo non meno di due ore dopo la prima.
Hanno diritto di voto all’Assemblea solo i soci che siano in regola con il pagamento della quota annuale.
Le persone giuridiche socie devono nominare un rappresentante.
Le pubbliche Amministrazioni e gli enti privati che erogano stabilmente contributi allo I.A.S.M. hanno altresì facoltà di nominare un rappresentante.
L’Assemblea, in seduta ordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con l’intervento personale di almeno la metà degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. In ogni caso essa delibera sempre a maggioranza dei presenti.
In seduta straordinaria l’Assemblea è costituita in prima convocazione con due terzi e in seconda con la metà degli aventi diritto al voto. In ogni caso essa delibera validamente con il voto di due terzi dei presenti.
Sia in seduta ordinaria che straordinaria e tanto ai fini del quorum costitutivo quanto di quello deliberativo, è consentito l’uso di deleghe in ragione di non più di una a persona, purché effettuate per iscritto con specifica indicazione del designato.
I verbali dell’Assemblea sono firmati dal Presidente, che ne cura la tenuta.

Art. 8
Competenze dell’Assemblea

L’Assemblea in seduta ordinaria delibera sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario, entrambi proposti dal Consiglio Direttivo.
Elegge ogni tre anni il Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti.
L’Assemblea in seduta straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie e sull’eventuale scioglimento dello I.A.S.M.

Art. 9
Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri – di cui almeno due abruzzesi o comunque residenti nel territorio regionale – eletti dall’Assemblea tra i soci effettivi. Dura in carica tre anni solari a partire dal primo gennaio successivo alla data di elezione e i suoi componenti sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, di persona o in videoconferenza, in base a un calendario prestabilito almeno quattro volte all’anno oppure ogni volta che almeno due membri ne facciano richiesta.
Delibera a maggioranza dei presenti e non sono ammesse deleghe.
I verbali del Consiglio Direttivo sono firmati dal Presidente.

Art. 10
Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo plenipotenziario preposto alla gestione dello I.A.S.M. e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che per legge o per Statuto non siano espressamente riservati all’Assemblea.
In particolare, elegge tra i propri membri il Presidente e il Responsabile Editoriale, elabora i bilanci di previsione e i conti consuntivi da sottoporre all’Assemblea a ogni esercizio finanziario, fissa le linee operative e i programmi dello I.A.S.M., delibera sull’attività editoriale, esercita la riserva di gradimento sulle domande di adesione dei soci sostenitori e di quelli effettivi valutando, per questi ultimi, la scientificità dei titoli di cui all’Art. 4, lett. a), instaura rapporti di lavoro, nomina i delegati, propone all’Assemblea l’eventuale esclusione di soci e fissa l’ammontare della quota annuale associativa.

Art. 11
Il Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica tre anni solari e può essere rieletto.
Al momento dell’elezione egli nomina in seno al Consiglio Direttivo un Vicepresidente vicario tenuto a sostituirlo in caso di impedimento.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dello I.A.S.M. di fronte ai terzi e in giudizio. Presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo sottoscrivendone i verbali. Stipula gli atti inerenti le attività sociali e riscuote i pagamenti dalle pubbliche Amministrazioni e dai privati rilasciandone quietanza.

Art. 12
Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è eletto dall’Assemblea tra i soci dotati di specifica competenza nel settore. In mancanza può nominare un esterno con apposito mandato professionale. Dura in carica tre anni solari e può essere rieletto. Controlla le regolarità gestionali ed amministrative vigilando sull’osservanza delle leggi e del presente Statuto.

CAPO IV
EDITORIA, DELEGHE E PARTECIPAZIONI

Art. 13
Editoria

L’attività editoriale dello I.A.S.M. contempla pubblicazioni scientifiche in modalità peer review, saggistica di ambito musicale e incisioni discografiche. I titoli da produrre, i costi e i relativi contratti sono approvati dal Consiglio Direttivo, il quale delibera su proposta del Responsabile Editoriale.
A quest’ultimo spettano altresì il coordinamento e la vigilanza sulle singole attività nonché la gestione dei rapporti con gli autori, i referee e le case editrici e discografiche.

Art. 14
Deleghe

Il Consiglio Direttivo può delegare la responsabilità di attività specifiche come l’organizzazione di convegni, la direzione di progetti di ricerca, l’eventuale tutoring di giovani studiosi e simili a uno o più soci effettivi.
I Delegati attuano le disposizioni del Consiglio Direttivo mantenendosi con esso in stretto contatto per riferire sull’esito delle attività svolte. Essi sono inoltre tenuti a trasmettere al Presidente copia della corrispondenza di volta in volta ricevuta e inoltrata.
I Delegati possono farsi coadiuvare nei loro compiti da altri soci e concordare insieme ad essi riunioni informali a carattere locale. È in ogni caso fatto loro divieto di cedere o subdelegare, anche parzialmente, le proprie attribuzioni.

Art. 15
Partecipazione ad altri Enti culturali

Riconoscendo l’importanza di ogni forma di collaborazione o confronto fra istituzioni culturali, previa deliberazione del Consiglio Direttivo lo I.A.S.M. può aderire o partecipare alla costituzione di altri enti aventi uno scopo compatibile con le proprie finalità istituzionali.

CAPO V
FINANZA E PATRIMONIO

Art. 16
Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo sottopone all’Assemblea il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e il bilancio preventivo dell’esercizio successivo non meno di dieci giorni prima delle rispettive scadenze, stabilite in base alle leggi e ai regolamenti degli Enti Pubblici contributori.
Il bilancio è costituito dal rendiconto delle attività e delle passività dello I.A.S.M. nell’anno solare di competenza.

Art. 17
Patrimonio

Il patrimonio dello I.A.S.M. è costituito da un fondo comune indivisibile tra i soci e può comprendere beni mobili, immobili e risorse finanziarie, queste ultime destinate alle attività sociali o a copertura delle spese.

Art. 18
Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dello I.A.S.M. è deliberato dall’Assemblea con la maggioranza di tre quarti dei soci; nella circostanza l’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Beni mobili di particolare interesse culturale come la biblioteca e la collezione organologica non potranno in ogni caso essere smembrati e dovranno essere devoluti, come fondi separati e con apposita intitolazione, a un’istituzione benemerita avente le stesse caratteristiche dello I.A.S.M.

CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19
Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e lo I.A.S.M. o suoi Organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre arbitri nominati dall’Assemblea, i quali giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 20
Disposizione finale

Per quanto non è stabilito nel presente Statuto si rinvia al Codice Civile e alle normative vigenti in materia.

Art. 21
Disposizione transitoria

Tutti coloro che sottoscrivono il presente Statuto acquistano automaticamente la qualifica di soci sostenitori, eccezion fatta per i membri del Consiglio Direttivo, tenuti a presentare la documentazione di cui alla lettera a) dell’art. 4 alla stipula dell’atto costitutivo.
Per diventare effettivi, i soci sostenitori risultanti tali alla data del 31 gennaio 2012 dovranno fornire la richiesta documentazione, indirizzandola alla sede teramana dello I.A.S.M., entro e non oltre il 29 febbraio 2012.

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